Accolta in pieno la tesi della difesa, sostenuta dall’avvocato (e vicesindaco) Pietro Piciocchi: si può riassumere così l’ordinanza emessa dalla Prima sezione civile del Tribunale di Genova che ha respinto il ricorso che chiedeva la decadenza di Marco Bucci da Sindaco di Genova.
Secondo i ricorrenti, tra questi alcuni nomi di prestigio della società civile genovese con l’ex Rettore dell’Università Paolo Comanducci e l'ex presidente del Tribunale Claudio Viazzi, Bucci, in quanto Commissario straordinario alla ricostruzione del ponte di Genova, si trovava in una condizione di ineleggibilità. La carica di Commissario, secondo loro e i loro legali, era incompatibile con l’elezione a primo cittadino.
Opposta la posizione della difesa, pienamente accolta dalla Camera di consiglio composta dai giudici Tuttobene (presidente), Bianchi (giudice estensore) e Lippi (giudice): secondo il Tribunale il Commissario straordinario non rientra nelle categorie ineleggibili.
Le motivazioni di questo provvedimento sono, come sempre, molto articolate: tutto ruota, però, attorno all’interpretazione della figura del Commissario straordinario che, per i giudici, è molto diversa da quella del Commissario di Governo. Questi ultimi, sono, per intendersi, i Prefetti, i capi della polizia, gli ufficiali generali delle Forze armate, i magistrati, gli ecclesiastici e i titolari di altre cariche che esercitano poteri stabili e continuativi su determinati territori. Molto diversa, per i giudici, la posizione di un Commissario straordinario, nominato con l’esigenza di agire in fretta e selezionato sulla base di caratteristiche peculiari. Tra queste, proprio l’essere Sindaco, e più in generale amministratore pubblico, è considerato dai giudici un aspetto premiante poiché nessuno più di un primo cittadino è in grado di gestire un’emergenza su un territorio con il quale ha una speciale connessione.
Non solo, il ricorso viene considerato irricevibile anche perché se i ricorrenti avessero ragione, non solo Bucci sarebbe stato ineleggibile per il secondo mandato, ma sarebbe dovuto immediatamente decadere al momento della prima nomina (come accadrebbe nel caso in cui fosse nominato Prefetto o capo della Polizia): e lo stesso dovrebbe succedere ai tanti Sindaci che in giro per l’Italia stanno affrontando varie emergenze ricoprendo contemporaneamente il doppio incarico di Sindaco e Commissario straordinario.
Vi è poi un altro punto che era stato sollevato dalla difesa, curata dall’avvocato Piciocchi, e cioè la salvaguardia del diritto costituzionale (previsto anche dalla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione) all’elettorato passivo: la legge, infatti, prevede che le condizioni di ineleggibilità siano strettamente normate, proprio per limitare al minimo indispensabile il numero dei cittadini a cui il diritto a essere eletti venga negato. Anche per questo il Tribunale non è nelle condizioni di interpretare estensivamente ai Commissari straordinari l’ineleggibilità imposta ai Commissari di Governo.
L’impianto difensivo di Pietro Piciocchi è stato dunque accolto nella sua interezza e, come era legittimo aspettarsi, Marco Bucci resterà saldamente alla guida del Comune di Genova.
IL COMMENTO
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