
Il patto d'area, come principio generale, aveva messo nel mirino tra le altre le "attività di minimarket che commercializzano bevande alcoliche a basso costo, agevolando intrecci che rappresentano motivo di preoccupazione per la pubblica incolumità e per l'ordine pubblico, oltre a generare degrado per l'abbandono di involucri anche pericolosi (vetro) su suolo pubblico". "L'esercizio gestito poneva in vendita molti prodotti e tra essi solo alcuni beni ricompresi nel novero di quelli ammessi dal patto d'area - spiega il Tar -. A diversa conclusione non può indurre l'osservazione del ricorrente nella parte in cui rileva che un'ampia porzione degli acquisti effettuati riguarda prodotti cosiddetti etnici: ciò non supera il rilievo che l'amministrazione comunale ha correttamente attribuito alla sottoscrizione del patto d'area che lo obbligava a conservare l'offerta dei prodotti nei limiti stabiliti e accettati".
IL COMMENTO
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