
Il Tar ha respinto il ricorso della parrucchiera contro il provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Genova motivato con "la mancata dimostrazione della percezione, da parte della ricorrente, di un reddito da fonti lecite negli anni dal 2012 al 2015".
L'attività svolta dalla lavoratrice autonoma ha evidenziato perdite in tutti gli anni in esame, poi nel ricorso al Tar la parrucchiera ha presentato documentazione contabile con una netta inversione di tendenza e utile di quasi 25 mila euro ad agosto 2016. Da qui la verifica dei finanzieri disposta dal Tar prima di prendere la decisione sul rinnovo di permesso di soggiorno. "Dalla relazione dei finanzieri - sottolinea la sentenza del Tar - emergono fatti che possono configurarsi quali violazioni tributarie".
IL COMMENTO
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