
Già il Tar Liguria aveva dato parere favorevole al provvedimento del Sindaco Capacci e adesso un altro no ai ricorrenti è arrivato dalla sentenza di Palazzo Spada. "Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l’attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili come «pubblici esercizi», di talché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell’esercizio del gioco d’azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica", scrivono i giudici .
Non risulta condivisibile, dunque, la tesi secondo la quale la gestione del settore sarebbe competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza. "La normativa in materia di gioco d’azzardo - con riguardo alle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi degli utenti - non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune", conclude il Consiglio di Stato.
IL COMMENTO
Moschee in Liguria, sì o no?
Caro Franco pensiamo noi a Colombo e a Taviani