porti e logistica

3 minuti e 0 secondi di lettura
 Il TAR Liguria sez. I, con la Sentenza 441 del 2019, ha accolto il ricorso della Societa i Saloni Nautici S.r.l. annullando la deliberazione del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale n. 48/5.1/2018 del 31 luglio 2018, nonchè l'atto di sottomissione ex art. 38 cod. nav., di cui alla convenzione rep. 57, reg. 9/2018, in data 13 dicembre 2018, con la quale l’ASP aveva assegnato la porzione demaniale marittima identificata nella cosiddetta Nuova Darsena Nautica (compendio sud-est della Darsena Nautica) ad Amico & Co S.r.l..

Con il ricorso in oggetto l’esponente aveva contestato la limitazione della concessione in suo favore sia dal punto di vista temporale che spaziale. Sotto il primo profilo, veniva contestata la durata solo quadriennale del beneficio, laddove le esigenze connesse all’organizzazione della manifestazione internazionale avrebbero imposto una prospettiva di più ampio respiro metre sotto differente profilo contestava lo “spacchettamento” delle aree indicate nell’istanza e precedentemente assentite in concessione alla ricorrente, avendo l’Amministrazione disposto che la maggior parte di esse siano assegnate alla Società Amico.

Nel merito, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che: per pacifico orientamento giurisprudenziale (tale da non richiedere la citazione di precedenti specifici!), il rilascio delle concessioni demaniali marittime implica l’espletamento di una procedura comparativa ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, imparzialità e trasparenza.

Le predette concessioni hanno come oggetto beni economicamente contendibili, limitati nel numero e nell'estensione, che, pertanto, possono essere dati in concessione ai privati a scopi imprenditoriali solo attraverso un confronto concorrenziale governato dai principi generali relativi ai contratti pubblici.
La Società ricorrente aveva palesato con istanza del 2014 che, in rapporto alle esigenze di organizzazione del Salone nautico, la concessione avrebbe dovuto avere una durata preferibilmente decennale.

Secondo il Giudice Amministrativo l’Autorità di Sistema Portuale avrebbe dovuto rendere noto alla richiedente l’intervenuto mutamento dello scenario programmatorio relativo alla nuova darsena nautica, essendo venuta meno l’esigenza di ricollocarvi altre attività.

Tale contributo informativo si rendeva tanto più necessario, in una prospettiva di correttezza e parità di trattamento, a fronte della presentazione di un’altra istanza che prospettava la concessione delle stesse aree per un periodo ventennale.
In definitiva, la mancata comunicazione in ordine al mutamento del contesto pianificatorio che, fino a quel momento, si era frapposto al rilascio di concessioni di ampio respiro temporale ha fatto sì che la Società ricorrente non sia stata posta in condizione di concorrere in maniera realmente paritaria con la controinteressata.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, siccome non preceduto da una procedura comparativa caratterizzata da condizioni di effettiva parità di trattamento degli operatori economici.

Il Collegio ha ritenuto altresì fondate anche le censure sollevate con il secondo motivo di ricorso relativamente all’omessa pubblicazione dell’offerta di Amico, adempimento ritenuto obbligatorio in forza del disposto di cui all’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.

Nel presente caso il TAR Liguria ha ritenuto, sostanzialmente falsato il confronto, poiché la ricorrente, per le ragioni illustrate al punto precedente, ignorava che la concessione avrebbe potuto essere assentita per un più esteso arco temporale nonché la possibilità di assegnare partitamente le aree della nuova darsena a soggetti differenti.

Fondamentali esigenze di parità di trattamento e di trasparenza imponevano, quindi, uno specifico obbligo informativo (preliminare o intermedio) a carico dell’Amministrazione procedente e la fissazione di un termine adeguato per consentire, ove del caso, la presentazione di una nuova offerta da parte di ISN ovvero la rimodulazione di quella già presentata.