
"Ai titolari o gestori delle attività commerciali su aree private e di attività commerciali su aree pubbliche, del settore merceologico alimentare , ivi compresi gli itineranti - si legge nel testo -, è fatto divieto di vendere bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, dalle ore 21 alle ore 24. Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, è fatto divieto di cedere o vendere bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 21 alle ore 3 per asporto, fatti salvi gli ulteriori divieti previsti dalle vigenti leggi, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitore di vetro dalle ore 21 alle ore 6". La pena pecuniaria, in caso di sgarro, sarà di 300 euro.
IL COMMENTO
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