cronaca

Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie
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Arriva l'atteso chiarimento su chi siano i congiunti. Nelle Faq del Ministero si legge che con questo termine si intende: "i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)" che vivono nella stessa regione (LEGGI LE FAQ DEL GOVERNO).

E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie. Ad ogni modo non ci si può fermare a casa a dormire al di fuori del proprio domicilio. 

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (in tale ipotesi è inclusa la visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. In caso di controlli resta valido il modello precedente di autocertificazione (LEGGI QUI). Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita. 

Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Riaprono anche i i cimiteri per cui ci si può spostare nella regione per fare visita ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il sindaco può disporne la temporanea chiusura.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrare anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse. Altrimenti tra regioni ci si può spostare solo per motivi di salute e di lavoro. Per l'università, le sessioni di laurea e di esame potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020. Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.