Cronaca

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La decisione di giudici liguri
1 minuto e 29 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
Ragazza discalculica bocciata per matematica
Era stata bocciata, anche se con una sola insufficienza in matematica. Ma lei e i suoi genitori hanno contestato il fatto che i docenti non avessero tenuto in sufficiente considerazione la sua condizione di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento), in particolare la discalculia certificata.

La decisione dei giudici

I giudici hanno dato loro ragione: la ragazza non dovrà ripetere l’anno. Nella decisione, il tar Liguria ha sostenuto che andava privilegiata la continuità del percorso scolastico, evitando un danno grave e irreparabile.Il caso è avvenuto quest’anno in un istituto superiore di secondo grado di Savona. I genitori della studentessa, assistiti dallo Studio Legale Scuola e dallo Studio Gallenca di Torino, hanno presentato ricorso sostenendo che la scuola non avesse applicato correttamente il Piano Didattico Personalizzato (PDP), non avesse documentato adeguatamente le motivazioni della bocciatura e avesse somministrato verifiche non conformi ai principi di personalizzazione previsti per gli alunni con DSA. Già in fase cautelare monocratica il presidente del TAR aveva accolto l’istanza d’urgenza, disponendo l’ammissione immediata con riserva della ragazza alla classe successiva.

La studentessa frequenta la classe successiva

Il 21 novembre 2025 il Collegio ha confermato integralmente la misura, sottolineando che l’unica insufficienza era proprio nella disciplina colpita dal disturbo certificato e che, in caso di accoglimento definitivo del ricorso tra un anno, il ritorno in classe non avrebbe più avuto alcuna utilità per l’alunna. L’udienza di merito è stata fissata al 2 ottobre 2026. Intanto la studentessa frequenta regolarmente la classe successiva. La pronuncia rafforza il principio secondo cui, per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, il PDP e la personalizzazione delle verifiche non sono una scelta facoltativa della scuola, ma un obbligo giuridico: in loro assenza, la non ammissione può essere sospesa in sede cautelare per evitare danni irreparabili al percorso di studi.

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