
Mazurova, artista, si era insediata nel paese negli anni Sessanta con il marito Wolfgang Weiser (deceduto nel corso della causa civile). Lei, come tanti altri artisti, aveva contribuito alla rinascita di Bussana Vecchia, paesino andato completamente distrutto da un terremoto nel 1887, abbandonato dagli abitanti e poi ripopolato a partire dalla anni Sessanta del secolo scorso da una comunità di artisti che ha trasformato il borgo in una località che oggi attira visitatori e turisti grazie proprio grazie alla presenza di botteghe e atelier realizzati dagli attuali abitanti.
Si tratta della prima sentenza che condanna uno degli attuali residenti di Bussana Vecchia a lasciare la casa. Gli immobili riadattati sono al centro di una querelle legale iniziata nel 1968 con un primo tentativo di sgombero e andata avanti per anni tra lo Stato e gli artisti che rivendicano l'usucapione. La causa tra Jana Mazurova e l'Agenzia del Demanio è iniziata quando la donna, così come gli altri abitanti del borgo, ha ricevuto la richiesta "di pagamento di indennità per l'utilizzo senza titolo" dell'immobile.
Mazurova e il marito avevano chiesto di essere dichiarati proprietari dell'alloggio per usucapione. A nulla è servito, però, sottoporre all'attenzione del Tribunale di Genova la scrittura privata del 9 dicembre 1980 nella quale è specificato che Jana Mazurova e Wolfgang Weiser hanno acquistato la proprietà da Aldo Codognato. Scrittura che si fonda, a sua volta, sull'atto di provenienza del 16 ottobre 1973 rogitato dal notaio Alberto Suetta di Sanremo, con cui Codognato aveva comprato l'immobile da Giuseppina Parodi, che l'aveva ereditato dal marito Orazio Calvini. Secondo il Tribunale non si tratta di atti validi perché gli immobili in questione sono "elementi del patrimonio indisponibile dello Stato".
La sentenza del Tribunale di Genova richiama anche quella pronunciata il 15 ottobre 1966 dal Tribunale di Sanremo nella quale il possesso da parte di altri occupanti degli immobili del borgo di Bussana vecchia viene definito "tacciabile di violenza clandestinita'": ne consegue, dunque, secondo il giudice Del Nevo "l'inidoneità a supportare una domanda di usucapione, non avendo gli attori odierni dedotto un tipo di possesso diverso da quello degli altri abitanti del borgo".
IL COMMENTO
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