cronaca

L'azienda pubblica dovrà aprire la selezione anche agli stranieri
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Il tribunale di Torino con ordinanza del 18 maggio 2018 ha dichiarato discriminatorio il bando pubblicato da Aster nell'ottobre dello scorso anno in cui veniva impedita la candidatura dei cittadini stranieri nella graduatoria per apprendisti operai addetti alla manutenzione del verde pubblico. Aster dovrà ora pagare le spese legali e soprattutto riaprire i termini per le domande ammettendo alla selezione tutti gli stranieri con permesso di soggiorno.

A dare notizia della condanna della società pubblica per le manutenzioni interamente partecipata dal Comune di Genova è l'associazione studi giuridici sull'immigrazione che subito dopo la pubblicazione del bando aveva inviato ad Aster una segnalazione sull'illegittimità del bando stesso.

"Grazie a queste persone dovremo dire a dieci persone che non le possiamo assumere e Aster dovrà fare a meno di addetti che sarebbero stati preziosi, perché sarebbero stati inseriti in un settore critico come quello della manutenzione del verde". Così Paolo Fanghella, assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, commenta l'ordinanza.

A presentare il ricorso era stata Asgi, associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. Secondo Fanghella si è trattato di un'azione legale strumentale. "Abbiamo utilizzato un modello di bando che il Comune aveva in uso da cinque anni, perché ricorrere proprio oggi? - aggiunge - Quindi anche da un'amministrazione non di centrodestra e a chi ci ha accusato di aver aperto un bando leghista, che voleva tutelare gli italiani, ricordo che anche stranieri, purché europei, potevano partecipare". L'assessore della giunta Bucci considera poco probabile la riapertura di un bando modificato: "Non abbiamo assunto e non assumeremo i dieci operai, come invece avevamo concordato anche con i sindacati".

Aster aveva proseguito per la sua strada per cui l'Asgi, attraverso l'avvocato Alberto Guariso, ha presentato ricorso al tribunale di Torino, competente per territorio, che lo ha accolto. In particolare il Tribunale ha dichiarato che le società a partecipazione pubblica non rientrano nella pubblica amministrazione e pertanto le assunzioni alle loro dipendenze non sono soggette ai limiti del testo unico sul pubblico impiego.

Sul punto il giudice ha ricordato nell'ordinanza che, anche secondo l'orientamento della Cassazione, il rapporto dei dipendenti delle società in house è di tipo privatistico e soggiace pertanto, quanto ai requisiti di assunzione, al generale principio paritario indipendentemente dal fatto che l'assunzione avvenga poi per concorso pubblico. Per l'Asgi "l'ordinanza rappresenta un importante punto fermo sia per dissipare i dubbi che qualche azienda pubblica ancora nutre sulla materia sia perché richiama tutte le amministrazioni a una corretta redazione dei bandi: l'indicazione dei destinatari in modo erroneo o insufficiente non può essere sanata dall'obbligo degli interessati di "verificare la legge": spetta all'amministrazione rispettare i principi di correttezza e trasparenza, per non "dissuadere fortemente" dal presentare domanda i soggetti non espressamente citati, integrando con ciò una discriminazione sanzionabile".