
La vicenda emerge da una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria che ha anche condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio. Il reato di spaccio di droga, oltre a rappresentare una grave violazione delle regole di comportamento in un centro di accoglienza, denoterebbe una specifica pericolosità sociale, incompatibile con la permanenza in struttura.
Il migrante ha però spiegato al Tar di "trovarsi in condizione di vulnerabilità in quanto affetto da cataratta bilaterale, già operato a un occhio e in attesa di un secondo intervento chirurgico già programmato". Così il ricorso è stato accolto.
"La revoca delle misure di accoglienza non contiene la necessaria valutazione circa la condizione di vulnerabilità rappresentata dall'interessato, con riguardo alla gravità della malattia e al bilanciamento con il contrapposto interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - spiega il Tar -. Il provvedimento impugnato va annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione all'esito di una compiuta rivalutazione della situazione".
IL COMMENTO
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