
"L'attività amministrativa deve essere congrua rispetto agli effetti che si propone, sì che non sembra rispettosa di tale parametro la richiesta dei notevoli titoli di studio indicati per consentire l'esibizione degli artisti di strada - spiega il Tar nel provvedimento - La deliberazione impugnata è derivata dall'esigenza sentita dall'organo elettivo di dar tutela alla pubblica tranquillità.
Tale bene secondo il Comune sarebbe posto in pericolo dal numero eccessivo di artisti di strada che, soprattutto in determinati periodi dell'anno, affollano le vie centrali della città, causando con ciò eccessivo rumore. Il collegio ritiene non del tutto destituito di fondamento l'assunto impugnatorio secondo cui la determinazione gravata non sarebbe lo strumento più corretto per assicurare la giusta tutela alle esigenze rappresentate".
Per questo il Tar ha accolto in parte la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione delle norme regolamentari impugnate nella parte in cui pongono limiti all'esibizione degli artisti di strada, eccezion fatta per quanto prescritto a proposito dell'impiego delle basi musicali amplificate, "vista l'oggettiva capacità diffusiva di queste modalità di suono e lo scarso tasso artistico del loro impiego". L'udienza per il merito è fissata al 21 novembre prossimo.
IL COMMENTO
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