cronaca

Annullate le decisoni di prefettura e questura
1 minuto e 42 secondi di lettura
 "Gravi violazioni delle regole della struttura che li ospita a Genova, minacce ad operatori e responsabili", rifiuto alla partecipazione ad attività previste dal progetto di integrazione, opposizione al trasferimento in altro centro, "ripetuti episodi di insubordinazione". Queste accuse espresse, nei confronti di due migranti, dalla cooperativa sociale che ha gestito la loro permanenza in Italia, non sono sufficienti per legittimare gli atti con cui il Prefetto aveva revocato i diritti di accoglienza a due richiedenti asilo, uno originario del Togo, l'altro della Nigeria.


Il Tar della Liguria, accogliendo i ricorsi dei due extracomunitari, ha infatti stabilito che la revoca è illegittima senza una preventiva comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, in assenza di particolari esigenze di celerità. Annullati dunque i provvedimenti del Prefetto di Genova, mentre il Ministero dell'Interno è stato condannato a pagare le spese di giudizio (mille euro per ciascuna causa).


Nella stessa giornata il Tar della Liguria si è espresso anche attorno a una vicenda che riguarda un extracomunitario che si è visto negare il permesso di soggiorno perchè condannato due volte per droga. Secondo il Tar, il questore di La Spezia nel prendere la decisiona non ha valutato i legami familiari dell'uomo. Di conseguenza l'atto è stato annullato dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale. "In presenza di legami familiari debitamente dimostrati, l' amministrazione non può esprimere un diniego senza avere preventivamente analizzato la effettività e la valenza di tali legami" - spiega il Tar nella sentenza con cui accoglie il ricorso dell'immigrato.


La motivazione del Tar prosegue entrando maggiormente nello specifico: "Va valutata tale situazione rispetto alle esigenze di tutela sociale. Nel caso in questione, la Questura ha espresso un diniego sull'erroneo presupposto che tale contenuto fosse vincolato e derivante dalla presenza delle condanne subite dal ricorrente. In realtà l'amministrazione avrebbe dovuto compiere la valutazione comparativa discrezionale. Il ricorso deve essere accolto dovendo l' amministrazione nuovamente provvedere sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente alla luce delle indicazioni fornite".