politica

Solo a Savona possibile il ballottaggio
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Saranno 131050 i liguri chiamati alle urne per la domenica delle elezioni amministrative.

Seggi aperti dalle 7 alle 23 mentre l'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 19 giugno, sempre dalle 7 alle 23. Unico comune ligure interessato da questa possibilità Savona in quanto il ballottaggio è ammesso solo nei comuni con più di 15 mila abitanti. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Complessivamente sono 49 i comuni liguri dove si andrà a votare:11 in provincia di Savona, 7 della Spezia, 10 in provincia di Genova e 21 di Imperia. Il più grande è, ovviamente, Savona con 50942 aventi diritto al voto,  il più piccolo Rondanina, in provincia di Genova, con appena 79 votanti.

CHI PUO’ VOTARE- Potranno votare tutti i cittadini italiani aventi diritto al voto residenti nei comuni in cui si rinnovano sindaco e consiglio comunale. Possono votare anche i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, purché abbiano presentato l'apposita domanda entro il quarantesimo giorno dalle votazioni. Gli italiani residenti all'estero possono partecipare alle votazioni solo tornando in Italia nel proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto per corrispondenza all’estero.

Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto, dovranno esibire, oltre a un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale. Per chi avesse necessità di rinnovarla è necessario presentarsi negli uffici elettorali del comune di residenza, che, nel giorno della votazione, resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione.

COME SI VOTA - Nei comuni sopra i 15mila abitanti l'elettore può votare: per un candidato a sindaco, con un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate (con un segno sul relativo contrassegno); in questo caso il voto è valido sia per il candidato sindaco sia per la lista collegata scelta; per un candidato a sindaco e per una lista non collegata: il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (voto disgiunto); - per un candidato a sindaco, con un segno sul relativo rettangolo, non segnando alcun contrassegno di lista: il voto è attribuito solo al candidato sindaco; - per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto così espresso è valido sia per la lista sia per il candidato sindaco collegato; - solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa.

Nei comuni con meno di 15mila abitanti l'elettore può votare: con un segno di voto solo sul nominativo di un candidato a sindaco; con un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; con un solo segno di voto sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco a essa collegato; manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale.

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale (non più di due voti nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti).