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Nuove regole per la scuola e non solo che saranno attive da lunedì prossimo, 7 febbraio. Il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio di ieri ha infatti approvato un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Ecco, nel dettaglio, che cosa cambia.

SCUOLA DELL'INFANZIA - Fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

SCUOLA PRIMARIA - Fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con FFP2 per 10 giorni. Obbligatorio il tampone alla prima comparsa dei sintomi. Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, restano in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.



SCUOLA SECONDARIA - Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2; con due o più casi di positività tra gli alunni, chi ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che è guarito da meno di 120 giorni o che ha effettuato la dose di richiamo, prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

GREEN PASS - Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni: durata illimitata dunque. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

STRANIERI IN ITALIA - A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Cio' vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

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