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Le attività del terziario nella provincia di Genova potranno assumere con contratti a tempo determinato per far fronte all'aumento di clientela previsto nei periodi dall'1 marzo al 30 settembre 2024 e dal 25 novembre 2024 alla fine dei saldi invernali
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GENOVA - Da oggi è possibile stipulare contratti a tempo determinato per chi lavora nel terziario nelle località turistiche della Città Metropolitana di Genova senza dover fare ricorso alle causali previste dal Decreto dignità: è questo l'accordo raggiunto da Confcommercio Genova e sindacati (Filcams/cgil Fisascat/cisl e Uiltucs Liguria) per quelle imprese che pur non esercitando attività a carattere stagionale hanno bisogno di assumere a termine per gestire i maggiori flussi di lavoro nei periodi dell'anno dove si concentra una presenza massiccia di turisti.

I comuni individuati sono tutti quelli costieri della provincia di Genova e 10 nelle aree interne: si tratta di Borzonasca, Busalla, Cogorno, Mele, Mezzanego, Montoggio, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto e Vobbia.

“Di fatto, l'intesa estende ai lavoratori del commercio benefici e diritti previsti prima solo in altri settori a carattere fortemente stagionale come il turismo, e consente al tempo stesso maggiore flessibilità alle imprese genovesi - ha dichiarato il vicepresidente vicario di Confcommercio Genova Oscar Cattaneo -. I titolari di negozi al dettaglio potranno infatti rafforzare il proprio organico, nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro, senza i vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente".

Saranno quindi le imprese associate a Confcommercio a poter usufruire di questa possibilità per dare "una risposta concreta alla nostra economia legata al turismo stagionale, che consente alle nostre imprese la riassunzione a tempo determinato di personale già avuto precedentemente alle proprie dipendenze, e quindi già formato" sottolinea Cattaneo.

I periodi individuati sono quello dall'1 marzo al 30 settembre 2024 e quello dal 25 novembre 2024 a tutta la durata dei saldi invernali, che si concludono 45 giorni dopo il primo giorno feriale antecedente l’epifania ovvero, in questo caso, il 17 febbraio 2025.