
"Ci viene segnalato - dice l'avvocato Massimo Rossetti a nome della Federsupporters - da alcuni nostri soci che società di calcio intenderebbero offrire, anziché il rimborso delle quote di abbonamento non potute usufruire per le partite che si dovessero giocare a porte chiuse ove vi fosse la ripresa dei campionati, uno sconto sull’abbonamento della prossima stagione.
Come già precisato da Federsupporter, sussiste il diritto dell’abbonato al rimborso delle predette quote: ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 1464 CC. Peraltro, come pure già precedentemente precisato, clausole che escludono o limitano tale rimborso, contenute nei contratti di abbonamento unilateralmente predisposto dalle società, clausole non negoziabili e non negoziate dall’abbonato, sono nulle e prive di efficacia, ai sensi e per gli effetti del Codice del Consumo.
Ne consegue che la sostituzione del rimborso con uno sconto sul futuro abbonamento è possibile solo con un facoltativo, libero ed espresso consenso dell’abbonato.
D’altronde, a nessuno può essere imposto di rinnovare l’abbonamento, né può essere consentito che, in tal caso, l’abbonato venga privato del dovuto pieno rimborso".
IL COMMENTO
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