cronaca

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"Trenitalia è tenuta ad eseguire in modo adeguato tutte le attività necessarie per l’effettuazione dei servizi previsti dal Programma di Esercizio, nel rispetto degli obblighi di servizio e degli standard minimi di qualità stabiliti dal Contratto".  Così recita l'articolo 5.4 del contratto di servizio stipulato da Regione Liguria con Trenitalia. Il caos scoppiato all'indomani di Ferragosto con 23 treni cancellati e turisti e pendolari lasciati senza il servizio ha lasciato le sue scorie.

(QUI PER LEGGERE L'INTEGRALE DEL CONTRATTO).

L'assessore regionale ai Trasporti Berrino ha scritto una lettere all'Ad Iacono (LEGGI QUI) per chiedere spiegazioni su quanto accaduto. Nel contratto si legge anche all'articolo 7 che "L’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto non può essere sospesa né interrotta da Trenitalia per nessun motivo salvo cause di forza maggiore quali calamità naturali (frane, alluvioni, terremoti, ecc.), sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, nonché salvo le cause di sospensione del servizio disposte dalle Autorità ed in caso di sciopero".

La Regione, si legge nella lettera ha anche spiegato che nel caso in cui la situazione dovesse verificarsi nuovamente è possibile anche arrivare alla risoluzione del contratto così come spiegato all'articolo 27: In caso di gravi e/o reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la
sua prosecuzione, l’altra Parte può comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine congruo, compreso tra tre e sei mesi".