In provincia di Genova i cacciatori possono vendere la selvaggina già dal dicembre del 2010, quando una delibera della Giunta regionale emanò delle linee guida che dettavano le regole da seguire. Quella delibera fu il frutto di un lungo percorso avviato e promosso anche dalla Provincia di Genova, che partecipò a tavoli di lavoro con numerosi altri soggetti, tra cui: uffici sanità e caccia della Regione, Asl, Atc, associazioni venatorie, associazioni agricole, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, Nas.
Successivamente si promossero due corsi di formazione tenuti da Federcaccia ed Urca e infine pubblicò un vademecum contenente tutte le indicazioni utili ai cacciatori su questo tema.
Fa le norme e le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali ci sono: il divieto di commercializzare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre; il permesso di commercializzare la selvaggina solo ai cacciatori che hanno superato i corsi di formazione e la limitazione a un solo capo di grossa taglia per la commercializzazione di cinghiali, caprioli e daini.
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