Il ricorso è stato presentato dalla proprietaria di un immobile a Genova, in località Aggio, dove abita con la propria famiglia. Nella notte fra il 9 e il 10 ottobre 2014 a seguito di piogge intense l'edificio fu coinvolto e gravemente danneggiato da una frana che distrusse il muro di contenimento che delimitava la proprietà, travolgendo e distruggendo il locale caldaia.
Di conseguenza veniva interdetto l'accesso alla casa. Da qui la richiesta di poter avere fondi per sistemare il versante a monte e ricostruire il muro di contenimento, il locale ad uso magazzino e il ripristino dell'impianto di riscaldamento. La Regione le aveva negato il finanziamento dei lavori con la motivazione che gli interventi, "pur se finalizzati alla mitigazione del rischio e tecnicamente necessari alla sicurezza dell'abitazione, non attengono propriamente (se non per il solo impianto termico) al ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione, in quanto relativi ad una struttura non esistente al momento dell'evento alluvionale, e non sono dunque ammissibili".
Il Tar ha stabilito invece l'illegittimità del provvedimento di diniego per "omissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, che dovrà nuovamente determinarsi sull'istanza". La Regione - sottolinea il Tar nella sentenza - ora dovrà però tenere conto della normativa che ammette ai contributi anche le pertinenze delle abitazioni danneggiate dall'alluvione.
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