Illegittima l'ingiunzione di demolizione emessa per manufatti, privi di licenze edilizie, di cui è stata data prova incontestata della costruzione prima del settembre 1967, data in cui entrò in vigore la legge con obbligo di autorizzazione anche per immobili fuori dai centri abitati. Con questa motivazione il Tribunale amministrativo della Liguria ha annullato atti sanzionatori e demolitori adottati dai Comuni di Camogli e Santo Stefano d'Aveto (Genova) nei confronti di privati.
A Camogli il Tar ha dichiarato nulla l'ingiunzione per un locale adibito a ristorante coperto ai lati da vetrate, denunciato come esistente dal 1960. A Santo Stefano d'Aveto stop alla demolizione di alcuni interventi e manufatti ad uso agricolo dichiarati come realizzati prima del 1967 risultati privi di licenze edilizie. Entrambi i Comuni, non costituiti in giudizio, non hanno contestato la datazione delle opere. Il Tar ha condannato i due enti locali pubblici al pagamento delle spese di giudizio (1500 euro Camogli, 1000 euro S. Stefano d'Aveto).
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