
Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 9221 su un caso controverso di violenza sessuale e stalking secondo cui c'è stato un comportamento poco coerente, da parte della ragazza, sempre con riferimento alla configurabilità dell'accusa di stalking, per aver accettato un incontro chiarificatore con l'ex fidanzato, incontro che poi sarebbe sfociato in una violenza sessuale.
Nella vicenda la ragazza che aveva lasciato il fidanzato a causa della sua ossessiva gelosia continuava a rispondere alle sue telefonate minatorie e ai suoi sms dal grave contenuto. Ad avviso dei supremi giudici, "Laddove il comportamento del soggetto passivo in qualche modo assecondi il comportamento del soggetto agente, vien meno il requisito indispensabile del mutamento radicale delle proprie abitudini e la situazione di ansia che segna in modo irreversibile la vita della vittima".
IL COMMENTO
Siri quasi Papa e le “frecce” di Fortebraccio. Il conclave non parla come la politica
Il Vangelo di Matteo 25 e l’eredità di Papa Francesco