Un corteggiamento petulante e insistente, fatto di messaggi quotidiani, appostamenti fuori dal negozio e una lettera d’amore, è costato a un uomo la condanna per atti persecutori. Il giudice ha riconosciuto il reato di stalking anche in assenza di minacce o violenza fisica, basandosi sullo stato di ansia e sul cambiamento delle abitudini di vita della donna.
Da contatti amichevoli a persecuzione quotidiana
La donna conosceva l’uomo da diversi anni tramite i social network, con interazioni inizialmente di natura amichevole. A gennaio 2024 la situazione cambia radicalmente: lui inizia a contattarla con insistenza, presentandosi ogni giorno fuori dal suo posto di lavoro a Genova, entrando nel negozio con la scusa di fare acquisti o rimanendo appostato per farsi notare. Sui social pubblica riferimenti impliciti ed espliciti alla sua persona.
Lei tenta di fermare i contatti bloccando l’account Instagram e il numero WhatsApp, ma i messaggi continuano: complimenti sdolcinati, apprezzamenti fisici e caratteriali, nonostante i due si conoscessero solo superficialmente. Il 1° febbraio 2024 riceve una lettera sul luogo di lavoro in cui l’uomo le dichiara i propri sentimenti. Il 6 febbraio arriva un lungo messaggio d’amore su Telegram, accompagnato da un video con le sue foto recuperate da Facebook.
Nonostante lei lo avverta che si rivolgerà ai carabinieri, l’uomo non si ferma: appostamenti quotidiani, entrate nel negozio 2-3 volte a settimana. La donna vive in uno stato di ansia costante, modifica le proprie abitudini e per un periodo si fa accompagnare dalle colleghe per paura di incontrarlo. Lui non ha mai minacciato né toccato la vittima, ma le condotte sono continue e invasive.
Le prove e il procedimento: dal divieto di avvicinamento alla condanna
L’uomo chiede e ottiene il giudizio abbreviato, celebrato a settembre. Nella sentenza il giudice motiva la condanna: le condotte integrano il reato di atti persecutori, configurabile anche con sole due molestie insistenti che interferiscano nella vita privata della vittima, generando ansia, paura o timore. Non è necessaria violenza fisica, basta il senso di minaccia e il fastidio. La donna, infatti, dichiara un “perdurante e grave stato di ansia”.
La pena: un anno di reclusione sospesa con percorso di recupero
Pena base: 1 anno e 6 mesi di reclusione, ridotta a 1 anno per il rito abbreviato. Il giudice concede la sospensione condizionale della pena, subordinandola al positivo compimento del percorso di recupero previsto dalla legge, auspicando che l’imputato si astenga dal commettere ulteriori reati.
Il caso dimostra come un corteggiamento ossessivo, privo di aggressioni fisiche, possa comunque integrare il reato di stalking, con gravi ripercussioni sulla serenità della vittima.