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Il verdetto del Tribunale Federale Nazionale non cambia gli scenari: domenica andrà in scena la sfida d'andata al Ferraris, poi retour match venerdì prossimo a Salerno
3 minuti e 9 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Salernitana che aveva messo in discussione la disputa dei playout. Lo spareggio salvezza tra la Sampdoria e la squadra campana si giocherà, come indicato da Lega di B e Figc: gara d'andata domenica a Marassi (ore 20,30) e ritorno venerdì prossimo a Salerno alla stessa ora.

Il comunicato della Figc

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE SEZIONE DISCIPLINARE Andrea Giordano - Componente (Relatore) Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA ha pronunciato, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2025, sul ricorso ex art. 30 CGS CONI e 79 CGS FIGC proposto dalla società US Salernitana 1919 Srl avverso i Comunicati Ufficiali n. 211 del 18 maggio 2025 e n. 224 del 5 giugno 2025 emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, la seguente ordinanza.

L'ordinanza del Tfn

"Letto ed esaminato il ricorso proposto dalla US Salernitana 1919 Srl con il quale, impugnando i Comunicati Ufficiali nn. 211/2025 e 224/2025 della LNPB, viene chiesto: in via cautelare, disporsi la sospensione dei play-out previsti per il 15 e 20 giugno 2025; nel merito, annullare detti Comunicati e ordinare o indicare a FIGC e LNPB l’annullamento dei play-out e/o l’ampliamento del Campionato di Serie B 2025/2026 a n. 21 o 22 squadre; Rilevato che, nell’odierna Camera di consiglio, come da atto di comunicazione e convocazione delle parti, risulta in trattazione l’istanza cautelare, essendo già fissata, per il giorno 19 giugno 2025, l’udienza di trattazione del merito; In esito all’esame valutativo del ricorso proprio della fase cautelare; Ritenuto che, prima facie, appare sussistere la competenza del Presidente della LNPB all'emanazione degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto della LNPB; Preso atto che, con decisione n. 0211/TFNSD-2024/2025 pubblicata in data 30 maggio 2025, questo Tribunale, nel contraddittorio anche con le società intervenute Frosinone Calcio, US Salernitana e UC Sampdoria, ha irrogato alla società Brescia Calcio Spa la sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro da scontare nella corrente stagione sportiva, con conseguente riformulazione della classifica finale della “regular season” da parte della LNPB e posizionamento al 16° posto della US Salernitana ed al 17° posto della UC Sampdoria; Preso atto che, con decisione n. 0111/CFA-2024-2025 pubblicata in data 10 giugno 2025, la Corte Federale d’Appello ha dato atto della rinuncia al reclamo proposto dalla società Brescia Calcio nei confronti di tutte le parti del primo grado dichiarando l’estinzione del giudizio d’impugnazione; Ritenuto che, in conseguenza di quanto ora detto, la citata decisione n. 211/TFNSD-2024-2025 è divenuta definitiva con conseguente classifica finale della “regular season” del Campionato LNPB 2024/2025 con posizionamento al 16° posto della US Salernitana ed al 17° posto della UC Sampdoria, con inerente loro diritto a disputare i play-out; Preso atto che, con decisione di cui al dispositivo prot. n. 00620/2025 del 10 giugno 2025, il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla US Salernitana 1919 Srl per l’annullamento/revoca del comunicato ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025 della LNPB; Ritenuto, anche in virtù della decisione emessa dal massimo Organo della giustizia sportiva, che il primo motivo di ricorso risulta privo di fumus boni iuris essendo fondato sulla eccepita illegittimità dell’ora citato C.U. n. 211/2025 LNPB, quale presupposto del C.U. n. 224 del 5 giugno 2025; Ritenuto che gli altri due motivi di ricorso appaiono anch’essi privi di fumus boni iuris, in quanto attinenti a profili di contenuto organizzativo sportivo esulanti da aspetti giuridici (il secondo) ed esorbitanti dalla potestà e dalla giurisdizione di questo Tribunale (il terzo); Riservata alla fase di trattazione del merito la regolazione delle spese anche della presente fase cautelare; P.Q.M. Respinge l’istanza cautelare avanzata dalla società ricorrente. Conferma l'udienza del 19 giugno 2025, ore 12:45, in modalità videoconferenza, per la trattazione del merito".

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