Sanità

Mascherine all'aperto anche in zona bianca, durata del green pass ridotta da 9 a 6 mesi, tamponi per accedere ai luoghi al chiuso
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ITALIA - Obbligo di mascherina Ffp2 anche all'aperto ed in zona bianca, durata del green pass ridotta da 9 a 6 mesi e tamponi obbligatori per entrare in luoghi al chiuso come discoteche e sale da ballo. Sono queste alcune delle misure prese oggi dal Consiglio dei Ministri al termine della riunione di oggi a Palazzo Chigi in materia di sanità e green pass.

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green pass vaccinale verrà ridotta da 9 a 6 mesi: inoltre, attraverso un'ordinanza del Ministero della Salute, il tempo d'attesa per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

L'obbligo di indossare le mascherine all'aperto viene esteso in tutte le regioni d'Italia anche in caso di zona bianca, inoltre sarà obbligatorio indossare le mascherine Ffp2 all'interno dei cinema, dei teatri e in occasione di eventi sportivi, ma soprattutto a bordo dei mezzi pubblici locali.

Fino al 31 gennaio, prevista l'estensione del dell'obbligo del super green pass per accedere nei ristoranti e nei bar al chiuso compresa la consumazione al banco. Inoltre si vieta il consumo di cibi e bevande nei luoghi al chiuso come cinema, teatri e in occasione di eventi sportivi. Sempre con termine 31 gennaio, saranno vietate sia le feste sia gli eventi all'aperto che implicano assembramenti di persone.

Per l’accesso a sale da ballo, discoteche e locali simili aperti al pubblico, in cui si svolgono eventi o feste, già dal 28 dicembre al 31 gennaio potrebbe essere prevista l’introduzione dell’obbligo di possedere un green pass rafforzato e, in aggiunta, anche un tampone negativo; in alternativa bisognerà presentare un green pass vaccinale che attesti la somministrazione della terza dose.

Il Ministero della Salute ha proposto l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato dal 28 dicembre anche nelle attività in piscina ed in palestra, negli sport di squadra al chiuso e negli spogliatoi; nei musei e nelle mostre, nei centri benessere e nei centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), nei parchi tematici e di divertimento; nei centri culturali, nei centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia); nelle sale gioco, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e nei casinò