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La richiesta di concordato depositata al tribunale di Roma. Da Garrone no alle fidejussioni
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 Garrone non aiuterà Ferrero a sopravvivere alla Sampdoria, ma potrebbe aiutare la Sampdoria a sopravvivere a Ferrero. Nessun sostegno di alcun genere all’attuale società, infatti, è previsto dagli ex proprietari che, nella persona di Edoardo, molto si erano impegnati lo scorso anno per favorire la transizione al gruppo Vialli. Proprio l’esito di quella trattativa ha determinato una svolta strutturale negli orientamenti dei Garrone-Mondini verso il successore. Aiutare oggi la Sampdoria significherebbe soltanto aiutare Ferrero a tenersela e la famiglia degli ex proprietari esclude tassativamente tale ipotesi. Inascoltato il consiglio “Prendi i soldi e vivi tranquillo”, per questa Sampdoria i rubinetti della dinastia imprenditoriale si sono chiusi per sempre.


Tanto più che all’orizzonte, per il patron che ha detto no a Vialli, c’è la procedura di ristrutturazione del debito di Eleven Finance. I debiti della società Eleven Finance (capitale sociale deliberato 1 milione, capitale effettivamente versato 50mila euro, detenuta interamente da Holding Max, che detiene la Sampdoria) alla data del 31 dicembre 2018 ammontavano complessivamente ad euro 121.205.561. La richiesta di concordato è stata depositata alla sezione fallimentare del tribunale di Roma lo scorso 16 gennaio.

Il concordato c.d. "in bianco" o "con riserva" o, "con prenotazione", consente all’imprenditore di godere immediatamente degli effetti derivanti dall’apertura della procedura concordataria. Si tratta di una procedura che prende avvio con una domanda incompleta, sia del piano che della proposta. Per quanto concerne la documentazione, l’art. 82 del d.l. n. 69/2013 c.d. “Decreto del fare” ha modificato l'art. 161 comma 6 L.F. introducendo l'obbligo di corredare la domanda dei bilanci degli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti. Malgrado la citata incompletezza della domanda, la procedura consente di interrompere o sospendere le esecuzioni in corso dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese da parte del cancelliere entro il giorno successivo al deposito della domanda in cancelleria. L'apertura della procedura concordataria travolge le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso. Inoltre, per quanto concerne i contratti in corso di esecuzione al momento del deposito della domanda di concordato, è prevista l'ipotesi che il Tribunale possa autorizzare il debitore a sciogliersi dai contratti ove tale decisione possa risultare più favorevole al superamento della crisi. La legge prevede, inolltre, la possibilità, per l’imprenditore, di richiedere al Tribunale l’autorizzazione a stipulare contratti di finanziamento bancario in prededuzione che non entrano a far parte della massa debitoria precedente per cui sono destinati ad essere soddisfatti senza subire la falcidia concordataria o fallimentare. Fino alla data di presentazione del piano e del decreto di ammissione alla procedura, l’imprenditore può compiere atti di ordinaria amministrazione; di contro, gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Tribunale. Il concordato in parola prevede, altresì, la possibilità che l'imprenditore possa pagare regolarmente i debiti contratti dopo il deposito della domanda prenotativa mentre il pagamento dei debiti precedenti presuppone l’autorizzazione del Tribunale. Dal punto di vista squisitamente procedimentale, va detto che, una volta presentato il ricorso, il Tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Tali obblighi devono essere assolti dal debitore con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Se alla domanda di concordato con riserva, non segue, nel termine fissato dal giudice, il deposito del piano, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso con la conseguenza che vengono meno gli effetti protettivi divengono meno.

Sul piano razionale, Ferrero deve fare cassa vendendo i cinema oppure la Sampdoria; e infatti sulla società blucerchiata, con la dovuta discrezione, si sono riaccesi interessi di acquisto, da parte di almeno tre soggetti diversi. Uno scenario che, di fronte alla firma di un mandato vincolante per la cessione a cifra prestabilita e realistica, senza ulteriori condizioni né riserve, potrebbe riportare in scena gli ex proprietari, in un esclusivo ruolo di mediazione attiva.