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Attualità

2 minuti e 16 secondi di lettura
di Annissa Defilippi

In una decisione lampo presa proprio alla vigilia di Natale, il presidente del tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Liguria, Giuseppe Caruso, ha sospeso l’ordinanza della sindaca di Genova che vietava l’uso di artifici pirotecnici durante le festività natalizie. Il decreto, emesso oggi, accoglie il ricorso presentato da tre società specializzate nel settore - Setti Fireworks S.r.l., Giangiò S.r.l. e Steel Shield Defense S.r.l. - e blocca temporaneamente il provvedimento comunale, permettendo così la vendita e l’utilizzo dei fuochi d’artificio nel periodo clou delle celebrazioni di fine anno.

L'ordinanza comunale vietava utilizzo petardi

L’ordinanza impugnata, la numero 466 del 18 dicembre 2025 firmata dal Sindaco, imponeva un divieto assoluto sull’utilizzo di petardi e simili dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con un’ulteriore restrizione sulla detenzione nella notte di San Silvestro. Il Comune di Genova, supportato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura locale, motivava la misura con ragioni di sicurezza pubblica, tutela della salute e prevenzione di incidenti, spesso legati all’uso improprio di questi dispositivi durante le feste.

Nel ricorso, rappresentato dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola, le aziende hanno sottolineato il rischio di un danno irreparabile. "L’ordinanza entra in vigore dal 22 dicembre e dura fino al 6 gennaio, periodo in cui si concentra la quasi totalità delle vendite di prodotti pirotecnici", si legge nel documento. Le ricorrenti hanno argomentato che il divieto avrebbe sostanzialmente azzerato il loro business stagionale, rendendo inutile qualsiasi successiva decisione giudiziaria. Hanno citato precedenti favorevoli, come un decreto del TAR Lazio del 2016 e sentenze più recenti del TAR Marche (luglio 2025) e del Consiglio di Stato (novembre 2025), che hanno messo in discussione la legittimità di divieti locali generalizzati su fuochi d’artificio.
Il Presidente Caruso ha condiviso queste preoccupazioni, riconoscendo l’“estrema gravità ed urgenza” della situazione.

Nel decreto, si evidenzia come la giurisprudenza consolidata abbia affrontato casi analoghi, concludendo che tali restrizioni possano ledere il diritto all’impresa senza adeguate motivazioni. “Per le ricorrenti, la mancata possibilità di svolgere l’attività commerciale durante le festività configura un
danno irreparabile”, scrive Caruso, ordinando la sospensione immediata dell’ordinanza.

La decisione è provvisoria: il TAR ha fissato la discussione collegiale per la camera di consiglio del 9 gennaio 2026, quando il tribunale valuterà in modo definitivo il merito del ricorso. Fino ad allora, il divieto è congelato, e i genovesi potranno celebrare Capodanno con i tradizionali botti, purché nel rispetto delle norme generali di sicurezza.

Questa sentenza arriva in un contesto di dibattito nazionale sui fuochi d’artificio. Negli ultimi anni, numerosi comuni italiani hanno introdotto restrizioni simili per ridurre infortuni, inquinamento acustico e stress agli animali, ma le associazioni di categoria del settore pirotecnico hanno spesso ricorso ai tribunali, ottenendo sospensive in nome della libertà economica.

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