politica

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In riferimento all’articolo a firma del dott. Giorgio Pagano avente ad oggetto “la nuova legge urbanistica ignora il dissesto idrogeologico” mi preme fare alcune considerazioni. In primis credo che il dott. Pagano sia stato tratto in inganno, nelle sue affermazioni, dal nome della legge (URBANISTICA) senza conoscere realmente i contenuti e le finalità del provvedimento in oggetto, e legandolo, a mio parere a sproposito, al grave problema del dissesto idrogeologico.

Infatti, è noto da oltre 20 anni che la legge urbanistica della Regione Liguria tratta unicamente di aspetti procedurali di natura giuridica ed amministrativa e di istituti giuridici di natura urbanistica. Sono poi gli strumenti pianificatori di competenza comunale (PRG e PUC), regionale (PTCP, Piano della Costa etc) o ambientali (piano di bacino), che regolano e disciplinano il territorio attraverso dettagliate “zonizzazioni”. La semplice consultazione delle mappe può rendere facilmente l’idea.

Terminata questa doverosa premessa, credo, a mio personalissimo parere, che uno dei motivi di criticità e fragilità del territorio della nostra Regione, sia esso urbanizzato o non urbanizzato (gli effetti delle alluvioni e le frane sono visibili anche dove non è stato costruito nemmeno un metro cubo), sia dovuto al fatto che i piani dei Comuni (gli strumenti a cui la Legge dello Stato demanda le competenze maggiori) siano per circa l’80% del totale vecchi e/o obsoleti. Molti purtroppo sono privi delle ormai necessarie valutazioni ambientali (VIA, VAS) e pertanto non sono in grado di “leggere” compiutamente il territorio.

Questa arretratezza di qualità dei piani era ed è a mio avviso causata anche dalla Legge urbanistica regionale che prevedeva procedure lunghe, farraginose e molto costose a carico dei Comuni al fine di dotarsi di strumenti idonei. Con la recente riforma, invece i Comuni liguri potranno e dovranno (attese le preclusioni che il nuovo sistema introduce in caso di inerzia degli stessi) dotarsi in un tempo ridotto almeno del 50%, e con procedure semplificate ma molto rigorose in termini ambientali, di piani moderni basati su dati scientifici di carattere geologico ed idrogeologico.

Tra le novità principali Le segnalo i nuovi istituti, fino ad oggi sconosciuti al sistema Liguria, della compensazione e perequazione urbanistica e del credito edilizio volti ad incentivare il riutilizzo e la rigenerazione dell’esistente (come auspicato dal Pagano ma a cui forse i relativi articoli di legge sono sfuggiti) ed opportune operazioni di rammendo e messa in sicurezza delle periferie e delle zone a rischio idrogeologico. La messa in sicurezza del territorio diventa, altra grande novità, onere di urbanizzazione primaria e vengono introdotti nuovi e modernistandard urbanistici fermi al D.M. del 1968

Appare infine pura propaganda politico-elettorale la proposta-lamentela dell’autore dell’articolo in relazione alla mancata apposizione di termini e limiti assoluti di edificazione siano essi inerenti a corsi fluviali o alla linea demaniale. Come ho ribadito sia in aula che in commissione queste norme sono già nei piani e lì devono avere la loro sede naturale. I 100 metri di distanza dai fiumi alcune volte sono troppi, ma molte volte sono pochi. Non serve una norma generale ed astratta ma un lettura puntuale del territorio specifico.

Da ultimo. Per pura nota di cronaca: la Regione Toscana non ha approvato la nuova legge urbanistica, come riferito dal commentatore, ma il piano di indirizzo paesistico (PIT) con valore paesaggistico. Rimango comunque a disposizione per un confronto sistema Liguria e sistema Toscana. Sono sicuro che si scoprirebbero verità inimmaginabili!

*Assessore regionale Pianificazione territoriale, urbanistica