cronaca

L'avvocato Maggiano: "Sentenza di grande valore"
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Il recente indirizzo della Cassazione, che ha stabilito che vada abbandonato il principio del tenore di vita per la determinazione dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge, non può essere "punitivo" nei confronti della ex moglie che lavora. Occorrerà, invece, una applicazione "prudente" delle nuove linee giuridiche.

E' quanto stabilito dalla Corte d'appello civile di Genova. La decisione è stata messa nero su bianco nei giorni scorsi, quando i magistrati hanno deciso la controversia tra ex marito e moglie, lui medico e lei insegnante. Secondo i giudici genovesi "non è detto che in caso di divorzio l'ex coniuge che lavori non abbia in via assoluta diritto a un assegno, ma occorre valutare la necessità di una eventuale integrazione del suo reddito alla luce dei concreti oneri che lo stesso debba sostenere tenendo conto del suo lavoro, del suo patrimonio, della sua salute e della sua collocazione nella società".

In pratica, quello dell'autosufficienza economica non costituisce un parametro/limite uguale per tutti (e rapportabile per esempio alla pensione sociale) in quanto può variare per aree geografiche, specifiche situazioni familiari, condizioni sociali. "Si tratta - spiega l'avvocato Liana Maggiano, presidente dell'Associazione italiana avvocati famiglie e per i minori Liguria - di una sentenza di grande valore che apre la linea interpretativa ligure della sentenza della Cassazione. Una sentenza che, pur penalizzando le cosiddette 'rendite parassitarie', restituisce dignità e decoro a quelle donne che lavorano, sono mogli e madri e salvaguarda e riconosce i diritti della personalità e della vita umana, in linea con il dettato delle convenzioni internazionali vigenti".